STATUTO
(testo del 1° giugno 1981,
emendato nell’Assemblea Straordinaria del 23 giugno 1984,
ulteriormenete emendato nell’Assemblea Straordinaria del 27 marzo 2009).
ART. 1 – Costituzione e sede.
E’ costituita, con sede provvisoria in Milano, in via De Amicis 17, l’Associazione Culturale Carlo Rosselli. Detta associazione è volontaria, senza fine di lucro, non costituita a Società; può collaborare e accordarsi con Circoli e associazioni affini, analoghi o complementari operanti a Milano, in Italia o altrove, purchè tali accordi di collaborazione favoriscano l’attuazione degli scopi sociali e non limitino la propria libertà.
ART. 2. - Scopi dell’Associazione.
L’Associazione ha lo scopo:
- di incrementare la diffusione della cultura e del patrimonio socio-politico proprio del Socialismo libertario, democratico e riformista, prumovendo la collaborazione e gli scambi culturali con altri organismi similari anche al di fuori del territorio nazionale e con associazioni costituite in difesa dei diritti dell’uomo;
- di valorizzare il dibattito e lo scambio del pensiero e delle idee nella società per rendere gli individui consapevoli del loro ruolo, della loro creatività culturale e della loro libertà di coscienza;
- di stimolare la partecipazione a studi e ricerche per il progresso umano, sociale e culturale e a manifestazioni di spettacolo;
- di sostenere e patrocinare iniziative anche se esterne all’Associazioni atte al conseguimento delle finalità associative.
ART. 3 – Soci
Sono ammessi a far parte dell’Associazione come MEMBRI EFFETTIVI tutti coloro che, condividendone gli scopi, accettano il presente statuto e si impegnano ad osservarlo.
I Soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività e alle manifestazioni che l’Associazione sarà in grado di promuovere tramite il Comitato Esecutivo. Ogni Socio potrà dare suggerimenti e indicazioni al Comitato Esecutivo, nonché, previa deliberazione del Comitato stesso, farsi promotore di iniziative che rientrino tra gli scopi del gruppo.
Ogni Socio per iscriversi deve presentare domanda al Comitato Esecutivo (che può respingerla entro 60 giorni) e deve impegnarsi a versare la quota annua di associazione. Tale quota è fissata dal Comitato Esecutivo.
E’ prevista e gradita l’ammissione a titolo onorifico di membri accademici.
ART. 4 – Decorrenza delle iscrizioni.
Le iscrizioni a Socio decorrono dal giorno in cui la domanda è accolta, ovvero, in caso di mancata deliberazione da parte del Comitato Esecutivo, dopo 60 giorni dalla presentazione. L’iscrizione è impegnativa per l’anno in corso e verrà rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo quanto previsto dall’art. 17.
ART. 5 – Organi dell’Associazione.
Sono organi dell’Assocciazione:
- L’Assemblea degli Associati.
- Il Comitato Esecutivo.
- Il Presidente e il Vice-Presidente.
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.
- Il Collegio dei Probiviri.
ART. 6 – Poteri dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria.
L’Assemblea è Ordinaria e Straordinaria.
L’Assemblea Ordinaria in particolare ha il compito:
- di fissare le direttive di massima per l’attività dell’Associazione;
- di approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- di eleggere il Presidente dell’Associazione, di nominare il Comitato Esecutivo, di nominare il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri.
- di deliberare sulla esclusione degli Associati, sentito il parere del Collegio dei Probiviri.
L’Assemblea Straordinaria ha la competenza sulle seguenti materie:
- modifiche o aggiunte allo Statuto.
- Scioglimento dell’Associazione.
ART. 7 – Validità dell’Assemblea.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione.
L’Assemblea Ordinaria dell’Associazione è legalmente costituita in prima convocazione dal 50 % più 1 degli Associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.
L’Assemblea Straordinaria è costituita validamente in prima convocazione dal 70 % degli Associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione da almeno il 50 % più uno degli Associati aventi diritto al voto.
Ogni Associato in regola con il pagamento delle quote sociali ha il diritto ad un voto e può rappresentare per delega scritta altri due Associati aventi diritto al voto. Non sono ammesse più di due deleghe per la stessa persona.
L’Assemblea delibera sempre a maggioranza semplice dei votanti.
L’Assemblea Straordinaria delibera in prima convocazione con la maggioranza del 60 % degli Associati e in seconda convocazione a maggioranza semplice dei votanti.
Nel caso di parità dei voti è determinante il voto del Presidente dell’Assemblea.
ART. 8 – Diritto di partecipazione all’Assemblea.
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea tutti gli Associati, purchè in regola col pagamento dei contributi sociali.
ART. 9 – Scioglimento dell’Associazione.
Nel caso di scioglimento dell’Associazione i fondi attivi eventualmente esistenti saranno devoluti a beneficienza; nell’eventualità di passività i soci saranno impegnati a coprire in parti eguali il saldo passivo.
ART. 10 – Modalità di convocazione dell’Assemblea.
L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno a cura del Presidente entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale ed ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da tre membri del Comitato Esecutivo, o da un quinto degli Associati.
La convocazione da parte della Segreteria dell’Assemblea dovrà essere fatta per iscritto ed inviata ai singoli Associati quindici giorni prima di quello fissato per la riunione; dovrà contenere l’ordine del giorno e l’indicazione della eventuale seconda convocazione.
Nei casi d’urgenza è prevista una convocazione telegrafica con tre giorni di preavviso.
Le delibere dell’Assemblea obbligano conformemente tutti gli Associati.
ART. 11 – Il Comitato Esecutivo.
Il Comitato Esecutivo è composto da tre a sette membri che durano in carica due anni e sono rieleggibili.
I membri del Comitato Esecutivo sono scelti ed eletti tra i soci fondatori ed i soci che abbiano un’anzianità di almeno un anno.
Sono membri di diritto del Comitato Esecutivo: il Presidente del Circolo, il Vicepresidente (se indicato dal Presidente al di fuori dei membri eletti dall’Assemblea), e il Presidente uscente.
ART. 12 – Compiti del Comitato Esecutivo.
Al Comitato Esecutivo compete:
- l’attuazione delle delibere dell’Assemblea;
- la promozione di tutti gli atti e delle iniziative necessarie per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione;
- la delibera di impegni finanziari a carico della Associazione per la realizzazione delle Attività proprie dell’Associazione stessa.
- l’assunzione del Segretario Generale, dei dipendenti e la nomina dei consulenti;
- la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione sottoponendolo all’approvazione dell’Assemblea;
- la determinazione delle quote annuali dei Soci;
- l’ammissione dei nuovi Soci all’Associazione.
ART 13 – Presidente.
Il Presidente dell’Associazione viene eletto a maggioranza dall’Assemblea Ordinaria dei Soci. Sono eleggebili alla carica di Presidente tutti quei soci che abbiano un’anzianità di almeno tre anni. Il Presidente rimane in carica due anni, può essere rieletto e sceglierà il Vice-Presidente. Quest’ultimo, se scelto al di fuori del Comitato Esecutivo entra a farne parte di diritto.
Al presidente uscente compete:
- convocare e presiedere le Assemblee Ordinarie e Straordinarie;
- la rappresentanza dell’Associazione sia nei confronti di terzi, sia in ogni giudizio, sia avanti qualsiasi giurisdizione nazionale e sovranazionale;
- l’attuazione delle deliberazioni del Comitato Esecutivo e dell’Assemblea dell’Associazione, sovraintendendo ai compiti dei dipendenti dell’Associazione, nel rispetto delle norme statutarie;
- la rappresentanza dell’associazione presso terzi;
- aprire conti correnti bancari e/o postali, riscuotere assegni ed altri titoli in genere, pagare e quietanziare fatture, nominare procuratori;
- la presa, in caso di improrogabile necessità e d’urgenza, di decisioni per il Comitato Esecutivo, con l’obbligo di richiederne la ratifica entro 15 giorni dalla data di emissione dei provvedimenti necessari ed urgenti;
- la facoltà di delegare uno o più membri del Comitato Esecutivo alla Cassa e Tesoreria dell’Associazione, conferendo loro i poteri necessari per la sottoscrizione degi assegni, nei limiti delle disponibiltà del conto, e quant’altro necessario all’espletamento degli incarichi a loro conferiti.
ART. 14 – Il Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri eletti dall’Assemblea per un biennio. Il Collegio controlla la regolare tenuta della contabiltà dell’Associazione e ne accerta, con ogni mezzo che riterrà opportuno, la corrispondenza alla realtà.
Il Collegio ha pieni poteri di chiedere chiarimenti, anche scritti, a tutti gli organi sociali per quanto concerne la propria competenza. Il Collegio deve esprimere motivato parere scritto e formulare le proprie osservazioni sul bilancio preventivo e consuntivo redatto dal Comitato Esecutivo dell’Associazione. Il Collegio prende parte alle riunioni del Comitato Esecutivo concernenti la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi.
ART. 15 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI.
Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti dall’Assemblea per un biennio ed ha i seguenti compiti:
- istruire i procedimenti di esclusione degli Associati e formulare all’Assemblea eventuali proposte in merito;
- assumere, in accordo con il Presidente, eventuali provvedimenti cautelari urgenti (sospensione dell’Associato);
- comporre amichevolmente tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli associati e l’Associazione e fra gli Associati tra di loro, per quanto attiene ai problemi associativi. Le decisioni ammesse dal Collegio dei Probiviri, da prendersi per iscritto, dovranno essere motivate e non saranno vincolanti, ma avranno elevato valore morale.
ART. 16 – ESERCIZI SOCIALI
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
ART. 17 – DIMISSIONI DA SOCIO ED ESCLUSIONI.
I Soci che intandono dare le dimissioni dall’Associazione dovranno provvedere a comunicare la loro decisione all’Associazione stessa per iscritto.
Gli Associati che per qualsiasi motivo (dimissioni o esclusione) perdono la qualità di Soci, non hanno nessun diritto sul fondo comune, sia al momento della loro uscita dall’Associazione, sia nel caso di scioglimento dell’Associazione stessa.
ART. 18 – CARICHE ASSOCIATIVE
Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo rimborso spese.
ART. 19 – NORME GENERALI.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.
Competente il Foro di Milano.
Scarica lo statuto del Circolo Rosselli Milano in formato PDF (aggiornato il 27-03-2009)
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